Art. 11.
(Norma transitoria).

      1. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili secondo le disposizioni della presente legge.